1. È istituita, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, la regione Romagna.
2. Il territorio della regione Romagna comprende i comuni inclusi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;
Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna».
1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno».
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i comuni limitrofi a quelli di cui all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla regione Romagna ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.