PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Istituzione e definizione territoriale dei confini della regione Romagna).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, la regione Romagna.
      2. Il territorio della regione Romagna comprende i comuni inclusi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 131 della Costituzione).

      1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

          Piemonte;

          Valle d'Aosta;

          Lombardia;

          Trentino-Alto Adige;

          Veneto;

          Friuli-Venezia Giulia;

          Liguria;

          Emilia;

          Romagna;

          Toscana;

          Umbria;

          Marche;

          Lazio;

          Abruzzo;

          Molise;

          Campania;

 

Pag. 4

          Puglia;

          Basilicata;

          Calabria;

          Sicilia;

          Sardegna».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 57 della Costituzione).

      1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno».

Art. 4.
(Disposizione finale).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i comuni limitrofi a quelli di cui all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla regione Romagna ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.